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Ordinanza — n. 24639/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against burglary conviction, upholding recidivism and sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24639/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Qarbab Abdellatif inadmissible, confirming his conviction for burglary. The appellant argued regarding recidivism and sentencing balance, but the court found the recidivism claim unfounded due to established links between prior and current crimes. Regarding sentencing, the court ruled that the lower court's discretionary balancing of circumstances was not arbitrary and was sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 64 c.p.; Art. 65 c.p.: Recidivism requires a clear link between prior and current crimes; sentencing balance is a discretionary merit judgment immune from cassation review unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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recidivism burglary sentencing balance discretionary judgment inadmissible appeal furto aggravato aggravamento della pena pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 c.p.
Art. 65 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

posto da: QARBAB ABDELLATIF nato il 20/01/1981 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Qarbab Abdellatif ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (pag. 6 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che il secondo motivo - afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze - è indeducibile, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.MIl Co igliere estensore Il Presidente MiFl Cuqo Enrico Vittériotanislao Scarlini F DEPOSM1Ph ØpI CAINCELJLERA E2 2026 Il tichMflt) Afarsii De ilt i