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Ordinanza — n. 24638/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24638/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24638/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- che Gennaro Caterino e Anna Maria Masiello ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Caterino è inammissibile in quanto proposto il 1° dicembre 2025, oltre il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito della sentenza impugnata (1° ottobre 2025), essendo inapplicabile - in ragione della presenza registrata in primo grado a fronte del rito cartolare con cui si è celebrato l'appello - il termine di ulteriori quindici giorni previsti in caso di giudizio celebrato in assenza dell'imputato; - che, comunque, tutti i motivi del ricorso, nella parte in cui è proposto nell'interesse della Masiello, sono manifestamente infondati in quanto il coefficiente di partecipazione soggettiva proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non è il dolo specifico, ma quello generico, che si sostanzia nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione estranea rispetto alle finalità dell'impresa, prefigurandosi la probabile idoneità della condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, senza necessariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24638/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta danno ai creditori irregolarità finanziarie truffa in materia di credito caso di garanzia bancaria cattiva gestione
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Testo completo

O nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 31/03/1970 MASIELLO MARIA ANNA nato a VILLA DI BRIANO il 07/12/1980 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gennaro Caterino e Anna Maria Masiello ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Caterino è inammissibile in quanto proposto il 1° dicembre 2025, oltre il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito della sentenza impugnata (1° ottobre 2025), essendo inapplicabile - in ragione della presenza registrata in primo grado a fronte del rito cartolare con cui si è celebrato l'appello - il termine di ulteriori quindici giorni previsti in caso di giudizio celebrato in assenza dell'imputato; - che, comunque, tutti i motivi del ricorso, nella parte in cui è proposto nell'interesse della Masiello, sono manifestamente infondati in quanto il coefficiente di partecipazione soggettiva proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non è il dolo specifico, ma quello generico, che si sostanzia nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione estranea rispetto alle finalità dell'impresa, prefigurandosi la probabile idoneità della condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, senza necessariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683;

Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741), logicamente argomentata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata (pagg. 4 e 5); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.Mfu Furv *Mit- uckziado Sanaa-