Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for bankruptcy due to inadmissible procedural grounds and irrelevant facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the trial court misinterpreted evidence regarding management duties and the nature of a disputed act, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate review. The court ruled that the subsequent acquisition of the business by the son's company was a fact unrelated to the appellant's prior conduct and thus could not justify a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; The cassation court's review is limited to legal errors and cannot re-evaluate factual evidence or consider circumstances occurring after the criminal act, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: COSTANZA ANGELO nato a DESIO il 23/06/1966 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Angelo Costanza ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto al ritenuto esercizio in fatto delle funzioni gestorie - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), e, comunque, perché postula una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, attività estranee al sindacato di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura distrattiva dell'atto contestato, in ragione del successivo acquisto, in sede fallimentare, dell'azienda - è anch'esso indeducibile in quanto afferente a circostanza (il successivo acquisto intervenuto nella procedura fallimentare) estranea alla condotta contestata, antecedente alla dichiarazione di fallimento ed afferente al trasferimento di fatto del complesso aziendale in favore della società del figlio, esso stesso sostanziatosi nel sistematico utilizzo dell'azienda della fallita per lavorazioni proprie della cessionaria; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t