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Ordinanza — n. 24635/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24635/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24635/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: GIACONELLI DAVIDE nato a CORATO il 16/05/2000 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Davide Giaconelli; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità gravante sul prevenuto ai capi C) e 3) dell'imputazione, l'altro la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. quanto ai capi D) ed E) dell'imputazione e l'ultimo la violazione dell'art. 69 cod. pen. in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle aggravanti contestate, sono indeducibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 in punto di responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi C) e 3) dell'imputazione; pagg. 9 e 10 sulle motivate ragioni relative alla mancata concessione dell'attenuante invocata e sulle pertinenti motivazioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche in via prevalente); considerato, inoltre, che il primo motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 24635/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen. quanto ai capi D) ed E) dell'imputazione e l'ultimo la violazione dell'art. 69 cod. pen. in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle aggravanti contestate, sono indeducibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 in punto di responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi C) e 3) dell'imputazione; pagg. 9 e 10 sulle motivate ragioni relative alla mancata concessione dell'attenuante invocata e sulle pertinenti motivazioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche in via prevalente); considerato, inoltre, che il primo motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pubblicità dell'appalto pubblicità di occasioni di libidine pubblicità abusiva false indicazioni su attività commerciali presentazione di un prodotto prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
quanto ai capi D) ed E) dell'imputazione e l'ultimo la violazione dell'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

posto da: GIACONELLI DAVIDE nato a CORATO il 16/05/2000 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Giaconelli; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità gravante sul prevenuto ai capi C) e 3) dell'imputazione, l'altro la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. quanto ai capi D) ed E) dell'imputazione e l'ultimo la violazione dell'art. 69 cod. pen. in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche in via prevalente rispetto alle aggravanti contestate, sono indeducibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 in punto di responsabilità in ordine ai reati contestati ai capi C) e 3) dell'imputazione; pagg. 9 e 10 sulle motivate ragioni relative alla mancata concessione dell'attenuante invocata e sulle pertinenti motivazioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche in via prevalente); considerato, inoltre, che il primo motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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