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Ordinanza — n. 24634/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it duplicates already rejected grounds regarding particular leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24634/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was a repetition of arguments already fully examined and rejected by the lower court. The appellant argued for particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court correctly applied the statutory criteria regarding the gravity of conduct and damage. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity and was manifestly unfounded, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal solely based on grounds already rejected by the court of first instance is inadmissible for lack of novelty and specificity, as the assessment of particular leniency remains within the discretionary power of the trial judge unless arguments are manifestly illogical.

Parole chiave

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particular leniency appeal inadmissibility repetition of grounds discretionary power court costs and fine motivi di cassazione allegazione motivata cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sergio Genchi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sergio Genchi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

posto da: GENCHI SERGIO nato a BARI il 03/03/1968 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sergio Genchi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen, oltre che non consentito dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione, e dunque non connotato dalla necessaria specificità, è anche manifestamente infondato, in quanto — posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno — nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 131-bis cod. pen., indicando quali ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, la gravità della condotta e dell'entità del danno (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza, sul valore della merce ricettata e le modalità di svolgimento dell'attività illecita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M