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Ordinanza — n. 24633/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24633/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24633/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posti da: FACCILONGO VITTORIO BRUNO nato a BARI il 15/09/1989 GERNONE ROBERTA nato a BARI il 11/05/1996 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Vittorio Bruno Faccilongo e Roberta Gernone, con un unico atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto - tenuto conto che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della suddetta diminuente è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, è insindacabile in questa sede, se non illogica o arbitraria -, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia congruamente motivato la non configurabilità della speciale tenuità del danno (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza), alla luce non solo la non irrisorietà del valore economico del bene sottratto ma anche del complessivo pregiudizio arrecato dalla condotta criminosa, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluri-offensiva del reato, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24633/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01; Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative vizi procedurali allegazioni di persecuzione contraddittorie procedure di ricorso procedimento contraddittorio opposizione
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Testo completo

posti da: FACCILONGO VITTORIO BRUNO nato a BARI il 15/09/1989 GERNONE ROBERTA nato a BARI il 11/05/1996 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Vittorio Bruno Faccilongo e Roberta Gernone, con un unico atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto - tenuto conto che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della suddetta diminuente è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, è insindacabile in questa sede, se non illogica o arbitraria -, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia congruamente motivato la non configurabilità della speciale tenuità del danno (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza), alla luce non solo la non irrisorietà del valore economico del bene sottratto ma anche del complessivo pregiudizio arrecato dalla condotta criminosa, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluri-offensiva del reato, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr.

Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01; Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M