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Ordinanza — n. 24632/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance criminal rulings for inadmissible legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24632/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Meritan Tasha and Ajet Koxha inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the Court of Appeal failed to critically evaluate photographic identification and omitted necessary trial procedures, claiming apparent reasoning and distorted legal application. The court rejected these claims because the lower court adequately addressed the arguments regarding evidence reliability and the necessity of reopening the trial, reserving factual assessments for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; Art. 192, cod. proc. pen.: Appeals challenging the relevance and reliability of victim identification or the necessity of new evidence are inadmissible if they merely reiterate arguments already rejected by the appellate court with adequate reasoning, as such matters fall within the exclusive appraisal of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal victim identification reopening trial apparent reasoning criminal procedure evidence reliability appellate review protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Francesco Liguori, difensore di Meritan Tasha e di Ajet Koxha, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità dei ricorsi; considerato che il primo motivo del ricorso di Meritan Tasha, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192, cod. proc. pen.
Art. 125, cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 526, cod. proc. pen.
Art. 533, cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
33 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come, tenuto conto della gravità della condotta dell'imputato, la pena determinata dal giudice di primo grado, che non si discostava eccessivamente dal minimo edittale, si dovesse ritenere congrua in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
33 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come, tenuto conto della gravità della condotta dell'imputato, la pena determinata dal giudice di primo grado, che non si discostava eccessivamente dal minimo edittale, si dovesse ritenere congrua in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli, Rv. 274996 - 02
Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli, Rv. 274996 - 02; Sez.
Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086
274996 - 02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086; Sez.
Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pr, Rv. 261799 - 01
257086; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pr, Rv. 261799 - 01; Sez.
Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), circostanza, questa, del tutto insussistente nel caso di specie, nel quale l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare la pag.
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Testo completo

posti da: TASHA MERITAN nato il 17/01/1996 KOXHA MET nato il 07/10/1993 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di Meritan Tasha e di Ajet Koxha; letta la memoria dell'avv. Francesco Liguori, difensore di Meritan Tasha e di Ajet Koxha, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità dei ricorsi; considerato che il primo motivo del ricorso di Meritan Tasha, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192, comma 2, 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, per «motivazione meramente apparente [...], uso distorto della "doppia conforme" e della motivazione per relationem», e il secondo motivo del ricorso dello stesso Tasha, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192, 526 e 533 dello stesso codice, per «omesso vaglio critico delle anomalie concrete del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni predibattimentali non confermate in contraddittorio», entrambi riguardanti l'affermazione di responsabilità per l'attribuito reato di rapina pluriaggravata in concorso, risultano: il primo, manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, dalla lettura della sentenza impugnata risulta un effettivo esame dei motivi di appello, anche con riguardo alle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - che la Corte d'appello, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli, Rv. 274996 - 02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pr, Rv. 261799 - 01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01), ha congruamente argomentato essere non necessarie -, con la conseguente manifesta insussistenza delle lamentate apparenza della motivazione e «uso distorto della "doppia conforme" e della motivazione per relationem»; il secondo, formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, reiterando rilievi già prospettati in appello e respinti dai giudici di appello con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, esso è volto a contestare il giudizio di rilevanza e attendibilità dell'individuazione dell'imputato effettuata dalla persona offesa, oltre che dei riscontri, concordanti con tale individuazione, il che è invece rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in questa sede, se corredato, come nel caso di specie, da idonea motivazione; che il terzo motivo del ricorso di Meritan Tasha, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546 dello stesso codice e agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della misura della pena, risulta manifestamente infondato: poiché i giudici di appello hanno indicato, con congrua e logicamotivazione, le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti, evidenziando, oltre alla mancanza di elementi positivamente valutabili, l'estrema gravità del fatto e il concreto allarme sociale dallo stesso suscitato (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); dovendosi ribadire che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (ex plurimis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), circostanza, questa, del tutto insussistente nel caso di specie, nel quale l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare la pag. 33 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come, tenuto conto della gravità della condotta dell'imputato, la pena determinata dal giudice di primo grado, che non si discostava eccessivamente dal minimo edittale, si dovesse ritenere congrua in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.); considerato che il primo motivo del ricorso di Ajet Hoxha, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, 507 e 546 dello stesso codice, e all'art. 111 Cost., per violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie della motivazione «apparente e omessa sul rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale», «lesione del diritto di difesa» e «mancata valutazione di prova decisiva sopravvenuta», con riguardo all'escussione di Gabriel Stafa, non è consentito in questa sede, omettendo un effettivo confronto con la congrua motivazione con cui i giudici di appello, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli, Rv. 274996 - 02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pr, Rv. 261799 - 01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01), hanno evidenziato l'insussistenza della necessità di procedere all'assunzione della suddetta nuova prova, dovendosi confermare il giudizio di responsabilità del Hoxha sulla base della linearità e attendibilità del compendio probatorio già acquisito (pagg. 9-12 e pag. 34 della sentenza impugnata); che il secondo motivo del ricorso di Ajet Hoxha, che è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 dello stesso codice, per violazione di legge e vizio di motivazione, anchesub specie della motivazione «apparente, illogica e contraddittoria; travisamento della prova; erronea valutazione dell'attendibilità del riconoscimento personale, avvenuto in condizioni oggettivamente inidonee e fortemente suggestive», e il terzo motivo del ricorso dello stesso Hoxha, con il quale si lamenta «travisamento della prova e violazione dell'art. 192 c.p.p.» con riguardo all'affermazione di responsabilità per l'attribuito reato di rapina pluriaggravata in concorso, risultano formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto sono volti a contestare il giudizio di rilevanza e attendibilità dell'individuazione dell'imputato effettuata dalla persona offesa, il che è invece rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in questa sede, se corredato, come nel caso di specie, da idonea motivazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M