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Ordinanza — n. 24631/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible arguments and merit-based review of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24631/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the motivation of the lower court's decision. The appellant contested the attribution of conduct to her and the exclusion of voluntary discontinuance, but the court found these points to be matters of factual evaluation. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was not contradictory or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 56, comma 3, cod. pen.: The Court of Cassation reviews only the logical structure of the argument, not the factual accuracy, and voluntary discontinuance requires a choice free from external causes.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of motivation voluntary discontinuance factual evaluation criminal procedure code trasferimento della proprietà trasferimento privo d'oggetto competenza in materia di trust

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 56, comma 3, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T.
Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Federico
Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Federico, Rv.
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Testo completo

posto da: CIOTTA FRANCESCA nato a GORIZIA il 08/02/1991 avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesca Ciotta; letta la memoria dell'avv. Giuseppe Serafino, difensore di Francesca Ciotta, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine alla riconducibilità della condotta all'imputata, nonché la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura già esaminati e respinti con la sentenza impugnata e lamentando un'omessa analisi delle deduzioni difensive, esso risulta invero volto a contestare il ragionamento probatorio svolto dai giudici di appello; che, infatti, tenuto conto che il controllo di legittimità è finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, abbia congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, superati gli assunti difensivi in ordine a un ipotetico accesso abusivo alla rete wi-fi dell'imputata, la riconducibilità dei profili facebook tramite i quali era stata compiuta la condotta ricattatoria all'utenza fissa della Ciotta si dovesse ritenere idonea, anche alla luce delle indicate circostanze del fatto, a comprovare che essa era l'autrice della medesima condotta; che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'esclusione della desistenza volontaria, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la Corte di cassazione, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T., Rv. 275647-01;

Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Federico, Rv. 272535-01, quest'ultima relativa, in particolare, alla desistenza dal delitto), nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello secondo cui la scelta della Ciotta di interrompere la propria azione dopo che le sue reiterate richieste, inoltrate con modalità sempre più inquietanti e allusive, non avevano ottenuto lo scopo desiderato, si doveva attribuire a tale resistenza opposta dalla vittima, sicché non si poteva ritenere volontaria, costituisce, all'evidenza, il frutto di una valutazione di merito, la quale, oltre a rispettare il suddetto principio, affermatodalla Corte di cassazione, non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica, sicché è esente da censure prospettabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M