Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and fraud as mere complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Domenico and Damiano Bevilacqua inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for violations of criminal code articles regarding theft, fraud, and recidivism, claiming insufficient motivation in the lower court's decision. The court rejected these claims as mere complaints that merely reproduced facts already adequately examined and dismissed by the trial judges with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 640 cod. pen.; Art. 99 comma 4 cod. pen.; D.Igs 196/2003 art. 132: Appeals constituted by mere complaints on facts, which reproduce profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: BEVILACQUA DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/06/1987 BEVILACQUA DAMIANO nato a SIDERNO il 28/07/1978 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Domenico Bevilacqua e Damiano Bevilacqua e letta la memoria difensiva depositata in data 27 aprile 2026; considerato che i motivi di ricorso, che contestano per entrambi la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 640 cod. pen., per il solo Domenico Bevilacqua la violazione dell'art. 99 comma quarto cod. pen. e per il solo Damiano Bevilacqua il difetto della motivazione e la violazione dell'art. 132 del D.Igs 196/2003, sono indeducibili poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio acquisito a carico dei prevenuti; pagg. 9 e 10 sull'eccezione di utilizzabilità dei tabulati telefonici ivi riproposta dal secondo ricorrente che, comunque, risulta aspecifica e non supera la prova di resistenza, ed infine pag. 12 sul trattamento sanzionatorio, nonché sull'applicazione della recidiva contestata e correttamente applicata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.MCANCEULERY/A