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Ordinanza — n. 24628/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to the contested issue being merely punitive treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24628/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro La Rosa inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal challenged the illogical reasoning regarding Article 133 of the Criminal Code, but the court found this argument pertained solely to the punitive treatment of the sentence. Consequently, the court rejected the claim because the issue was not a substantive legal error but rather a matter of sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Appeals concerning the punitive treatment of a sentence are inadmissible as they do not constitute a ground for cassation review.

Parole chiave

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punitive treatment Article 133 Criminal Code inadmissible appeal sentencing discretion Cassation review perturbamento della circolazione pubblica strada d'accesso risanamento stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso di Alessandro La Rosa; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Alessandro La Rosa; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod.
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Testo completo

DRO nato a ACIREALE il 14/09/1993 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro La Rosa; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in ordine alla corretta dosimetria della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MLa Presidente Lucia Aielli PIEPOSInrit" CAtiiCa_uERVX 2026 l, Funzipnafio Ma' De Santi,s