Ordinanza — n. 24626/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetti i ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore Rodia, Mario Rodia e Goffredo Rodia, con un unico atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito in questa sede, essendo connotato da genericità e assenza di pertinenza censoria, omettendo un effettivo confronto con la congrua motivazione con cui i giudici di appello, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24626/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, oltre che manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. Sez.
Parole chiave
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posti da: RODIA SALVATORE nato a SERINO il 16/03/1967 RODIA MARIO nato a ATRIPALDA il 19/11/1995 RODIA GOFFREDO nato a ATRIPALDA il 17/06/1998 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore Rodia, Mario Rodia e Goffredo Rodia, con un unico atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito in questa sede, essendo connotato da genericità e assenza di pertinenza censoria, omettendo un effettivo confronto con la congrua motivazione con cui i giudici di appello, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli, Rv. 274996 - 02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pr, Rv. 261799 - 01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410 - 01), hanno evidenziato l'insussistenza della necessità di procedere all'assunzione di nuove prove, dovendosi confermare il giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti sulla base della linearità e attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in questa sede, se corredata da idonea motivazione (cfr.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, oltre che manifestamente infondato, è riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), ha congruamente indicato gli elementi che impediscono di ritenere il fatto di lieve entità e di riconoscere le invocate attenuanti (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Gius ppe Nicastrb- Lucia Aielli S 1 e kL(.5" R A€)LLs