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Ordinanza — n. 24625/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of certain proof regarding criminal liability in absence of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24625/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Fabozzo Fioravante and Mariarosaria Petrone inadmissible. The appellants argued that the lower court's decision lacked motivation regarding criminal liability due to the absence of certain proof. The court rejected this, stating that reviewing the logical consistency of the lower court's reasoning is outside the scope of the Court of Cassation's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment for that of the trial courts, limiting its review to identifying specific errors in the reasoning of the lower judgment.

Parole chiave

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Court of Cassation lack of certain proof criminal liability preclusion principle logical consistency review realizzazione forzata di immobili locazione, vendita, cessione esecuzione dello sfratto

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

posti da: FABOZZO FIORAVANTE nato a NAPOLI il 06/05/1991 PETRONE MARIAROSARIA nato a NAPOLI il 26/12/1995 avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Fabozzo Fioravante e Mariarosaria Petrone; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta per entrambi il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità dei prevenuti in assenza di prova certa, non è consentito dalla legge poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 8 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato loro contestato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M