Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific reference to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's first two grounds were rejected for being too generic and failing to specifically reference the lower court's reasoning, violating procedural requirements. The third ground was dismissed as unfounded because the lower court adequately justified the sentence based on the absence of mitigating factors and prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking reference to the contested reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DE VITA PASQUALE nato a NAPOLI 11 16/04/1965 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pasquale De Vita; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa e alla mancata assoluzione dell'odierno ricorrente per inidoneità dell'azione e/o assenza di prove, risultano formulati in termini alquanto generici, essendo totalmente privi di concreta specificità e di qualsivoglia riferimento all'effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e, pertanto, non connotati dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato, come il secondo, con il n. 2), con cui si censura l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello, risulta anche manifestamente infondato, a fronte dell'adeguata motivazione con cui la Corte territoriale ha sottolineato la congruità della pena determinata dal giudice di primo grado (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e la non configurabilità delle invocate diminuenti, tenuto conto dell'assenza di elementi di segno positivo, della mancanza di un qualsivoglia intento collaborativo o di altro sintomo di resipiscenza da parte dell'imputato, nonché della presenza di precedenti specifici a suo carico (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M