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Ordinanza — n. 24623/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and infounded claim regarding omitted mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24623/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court omitted critical evidence or failed to apply a mitigating circumstance. The appellant argued the trial court ignored specific facts and failed to consider statutory leniency under Article 62 of the Penal Code. The court ruled that the appeal lacked the required specificity to challenge the reasoning and was merely a repetition of arguments already dismissed at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 62, first paragraph, no. 4 of the Penal Code; Art. 648-bis of the Penal Code: An appeal to the Court of Cassation must be specific and cannot merely repeat arguments already rejected by the appellate court or generally contest the evidentiary reasoning without identifying precise legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity omitted mitigating circumstance evidentiary reasoning repetition of arguments danno patrimoniale valore affettivo valore patrimoniale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, first paragraph, no. 4 of the Penal Code
4-6 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 648-bis of the Penal Code
art. 648-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

posto da: ARAMINI MICHELE nato a POZZUOLI il 26/08/1971 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele Aramini; letta la memoria dell'avv. Michele Robustini, difensore di Michele Aramini, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio della motivazione per travisamento e omessa valutazione critica e argomentata delle prove, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura già esaminati e respinti con la sentenza impugnata e lamentando un'omessa analisi delle deduzioni difensive, esso risulta privo di specificità ed invero volto a contestare il ragionamento probatorio svolto dai giudici di appello; che, infatti, tenuto conto che il controllo di legittimità è finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, abbia congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, superati gli assunti difensivi in palese contrasto con le emergenze probatorie, deve confermarsi il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di doglianze in fatto, già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale, con congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si veda la pag. 6 della impugnata sentenza, sul valore economico non modesto del veicolo e sui pregiudizi anche non patrimoniali derivanti dalla sottrazione di tale bene); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Lucia Aielli