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Ordinanza — n. 24622/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24622/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Loffredo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the criminal liability judgment and sentencing severity, but the court found these arguments merely reproduced previous criticisms already adequately addressed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific legal analysis of the reasoning used in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere reproduction of arguments already examined and dismissed by the appellate court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism reproduction of arguments criminal liability sentencing severity segno che può indurre in errore protezione dei segni pubblici pubblicità dei prezzi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

posto da: LOFFREDO COSIMO nato a NAPOLI il 11/03/1998 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosimo Loffredo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità gravante sul prevenuto, gli altri la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche nonché della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'ultimo l'erronea applicazione della legge penale quanto all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio inflitto, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle risultanze istruttorie su cui è stata correttamente fondata la responsabilità penale del ricorrente e pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena inflitta e sulle fondate ragioni per cui non è stata riconosciuta la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen); considerato, inoltre, che il primo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M