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Ordinanza — n. 24616/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against fraud conviction for possessing illicit profits on personal accounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24616/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Roberto and Alessandro Bevilacqua inadmissible. The appellants argued against their conviction for fraud and the denial of general mitigating circumstances, but the court found their arguments lacked factual support. The court upheld the lower court's decision based on established precedent that possessing illicit profits on a personal account constitutes joint fraud.

Regesto Legislator

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Art. 110, 640 cod. pen.; The court confirms that possessing illicit profits on a personal account, without evidence of theft or loss, constitutes clear joint fraud, and the denial of mitigating circumstances is valid if the judge references decisive elements like prior criminal records.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraud conviction joint criminal liability illicit profits possession mitigating circumstances inadmissible appeal personal account evidence criminal record impact liquidazione di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

posti da: BEVILACQUA ROBERTO nato a SIDERNO il 10/03/1981 BEVILACQUA ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 29/03/1990 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di Roberto Bevilacqua e di Alessandro Bevilacqua; considerato che il primo motivo del ricorso di Roberto Bevilacqua, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., è avulso dal sindacato di legittimità, perché volto a prospettare una diversa alternativa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze processuali, riproponendo rilievi già sottoposti all'attenzione dei giudici di appello e da questi adeguatamente respinti, con congrua e logica motivazione, evidenziando come gli assunti difensivi non siano supportati da alcun concreto riscontro (si vedano le pagg. 2-3 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente Roberto Bevilacqua, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel delitto di truffa nel contegno di chi, come accertato nel caso dì specie, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di pagamento a sé intestata e attivata mediante un proprio documento personale, di cui non vi sia stata alcuna denuncia di furto o smarrimento; che il secondo motivo del ricorso di Roberto Bevilacqua, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; che, come risulta dal contesto complessivo, la Corte d'appello, utilizzando l'avverbio «positivamente», ha evidentemente inteso significare non che il Tribunale avesse concesso le circostanze attenuanti generiche ma che si era espresso al riguardo e che essa condivideva la valutazione del giudice di primo grado («questo Collegio intende confermare»); che tale valutazione, che era basata sul fatto che l'imputato era gravato da precedenti penali anche specifici e che, come detto, è stata condivisa dalla Corte d'appello, risulta esente da vizi, considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, relativa a una fattispecie nella quale laCorte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); considerato che l'unico motivo del ricorso di Alessandro Bevilacqua, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., è avulso dal sindacato di legittimità, perché volto a prospettare una diversa alternativa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze processuali, riproponendo rilievi già sottoposti all'attenzione dei giudici di appello e da questi adeguatamente respinti, con congrua e logica motivazione, evidenziando come gli assunti difensivi non siano supportati da alcun concreto riscontro (si vedano le pagg. 2-3 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente Alessandro Bevilacqua, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso nel delitto di truffa nel contegno di chi, come accertato nel caso di specie, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su un conto corrente a sé intestato e attivato mediante un proprio documento personale, di cui non vi sia stata alcuna denuncia di furto o smarrimento; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M