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Ordinanza — n. 24614/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding excessive sentencing increases as they fall within trial court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24614/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Rosa Lamarina and Crocifisso Di Potenza inadmissible. Lamarina's claim regarding excessive sentencing increases under Article 81 of the Penal Code was rejected because sentencing adjustments are within the trial judge's discretionary power, not subject to review at the appellate stage. Similarly, Di Potenza's argument concerning Article 129 was dismissed as non-justiciable and lacking specific grounds. Consequently, both applicants were ordered to pay their own legal costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 129 cod. pen.: Sentencing adjustments and the congruity of the penalty are matters of judicial discretion reserved to the court of first instance, precluding appellate courts from reviewing the substantive evaluation of aggravating or mitigating circumstances.

Parole chiave

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sentencing discretion appellate review excessive penalty judicial autonomy inadmissible appeal penal code legal costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Cavallo nell'interesse di Rosa Lamarina, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività dell'aumento di pena determinato ex art. 81, cod.
Art. 129 cod. pen.
Camassa nell'interesse di Crocifisso Di Potenza, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen., oltre che non deducibile in questa sede (ex plurimis, Sez.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. pen
Camassa nell'interesse di Crocifisso Di Potenza, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen., oltre che non deducibile in questa sede (ex plurimis, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
pen., oltre che non deducibile in questa sede (ex plurimis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

posti da: LAMARINA ROSA nato a MESAGNE il 29/04/1985 DI POTENZA CROCIFISSO nato a CISTERNINO il 10/09/1986 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Rosa Lamarina e Crocifisso di Potenza, proposti con due distinti atti; considerato che l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv. Cavallo nell'interesse di Rosa Lamarina, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività dell'aumento di pena determinato ex art. 81, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; ritenuto che l'unico motivo del ricorso a firma dell'avv.

Camassa nell'interesse di Crocifisso Di Potenza, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. pen., oltre che non deducibile in questa sede (ex plurimis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01), risulta anche aspecifico, omettendo un confronto con profili già adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale richiamando i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si veda la pag. 9 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M