Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for attempted burglary under Art. 707 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of attempted burglary and the admissibility of constitutional complaints regarding the statute's compatibility with fundamental rights. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the appellate court had already adequately addressed the evidentiary issues and that the Constitutional Court had previously settled the constitutional compatibility question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 707 cod. pen.; Art. 3, 24, 25, 27 Cost.; Art. 6 CEDU. The Supreme Court holds that appeals challenging the interpretation of Art. 707 as incompatible with constitutional rights are inadmissible if the Constitutional Court has already ruled on the matter, and arguments merely rehashing appellate findings without new legal grounds are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PARENTE CARMINE (CUI 01D1PDM) nato a NAPOLI il 07/06/1981 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmine Parente; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione della condotta sospetta di cui all'art. 707 cod. pen. (il primo) e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità offensiva degli oggetti rinvenuti nella disponibilità dell'odierno ricorrente (il secondo), oltre che manifestamente infondati, non risultano formulati in termini consentiti in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risultano tesi a prospettare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie poste dai giudici di merito a base del loro convincimento circa la corretta affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato ascrittogli; che, infatti, i giudici di appello, con congrua motivazione, in piena aderenza a quanto disposto dall'art. 707 cod. pen. e conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, evidenziando come il ricorrente, già noto agli agenti di polizia per sue precedenti condanne per reati contro il patrimonio, fosse stato sorpreso con fare sospetto, vicino a motocicli parcheggiati, con indosso strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature e senza che fornisse alcuna plausibile giustificazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui, sollecitando un'eventuale rimessione della questione al sindacato della Corte costituzionale, si contesta l'incompatibilità della disposizione di cui all'art. 707 cod. pen., come interpretata dai giudici di merito, con gli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nonché con l'art. 6 CEDU, risulta del tutto privo di pregio, in quanto la Consulta ha già avuto modo, con la sentenza n. 265 del 23 giugno del 2005, di pronunciarsi a tal proposito, concludendo per la non ravvisabilità di alcun contrasto tra la suddetta norma incriminatrice e i principi costituzionali invocati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente l'Useppe Nica tro Lucia Aielli r DEPOSITATA IN CA LLERIA R9.1 .1.11 2026 fi Funzi Giudiziario A/ De Santi.v