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Ordinanza — n. 24611/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the argument concerning generic mitigating circumstances. The appellants contended that the lower court failed to compare their arguments with the appellate judgment's reasoning, while the court noted the absence of specific elements to support such mitigation. Consequently, the court ruled that the appeal was unfounded and ordered the appellants to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to provide an effective comparison with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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lack of specificity generic mitigating circumstances defect of motivation inadmissible appeal procedural defect testimonianza della vittima violazione dell'ordine pubblico denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 363, c. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
260610; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
265826 - 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
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Testo completo

posti da: VERDE GIOVANNI nato a NAPOLI il 08/11/1999 DE FALCO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/02/1969 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Giovanni Verde e Raffaele De Falco, con un unico atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, omettendo un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, risulta privo di specificità, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, i giudici di appello, uniformandosi ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01), hanno congruamente argomentato il diniego delle suddette diminuenti (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza, sulla presenza di numerosi precedenti specifici a carico di entrambi gli imputati, nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, tenuto conto della non manifestazione di segni di resipiscenza, dell'entità del danno, delle modalità dell'azione e del mancato risarcimento delle anziane vittime); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M