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Ordinanza — n. 24609/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific factual and legal grounds under procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24609/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alfredo Pappalardo inadmissible due to the absence of specific factual and legal arguments. The court found the two grounds of the appeal were too generic, failing to identify decisive evidence or precisely articulate the reasons for challenging the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules requiring concrete specificity, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and pertinence in its factual and legal grounds, as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural code generic grounds court costs pubblicità dei prezzi regime di prezzi prezzi agricoli

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: PAPPALARDO ALFREDO nato a SALERNO il 27/09/1977 avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfredo Pappalardo; considerato che il ricorso si articola in due diversi motivi, entrambi formulati in termini del tutto generici, non indicando chiaramente le prove decisive di cui si deduce l'omessa assunzione e non connotandosi per la puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti le censure prospettate, con congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, dunque, non essendo sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, come richiesto, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M