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Ordinanza — n. 24608/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding criminal charge qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24608/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified a criminal act under Article 648 rather than 648-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as merely reiterative of arguments already dismissed at the appellate level without providing a specific logical comparison.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 648-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected without offering a specific comparison with the correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal charge qualification inadmissible appeal reiterative argumentation lack of specificity appellate review standards rifiuti non recuperabili ricettazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Bruno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art.
Art. 648-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Bruno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Bruno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art.
art. 648- bis cod. pen
pen., anziché ai sensi dell'art. 648- bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione (si veda la pag.
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Testo completo

posto da: BRUNO ANGELO nato a NAPOLI il 23/09/1987 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Bruno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 648- bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M