Cassation court dismisses appeal regarding probation suspension, citing discretionary judicial assessment of reintegration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in denying probation. The appellant argued violations of Articles 168-bis and 464-bis of the Penal Code, but the appellate court had already thoroughly addressed these points. The supreme court ruled that the decision was legally sound because the judge's discretion regarding the defendant's reintegration potential is unchallengeable in a review of legality if properly motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168-bis, Art. 464-bis cod. pen.: The admission of an adult defendant to probation is subject to the discretionary assessment of the trial judge regarding the possibility of reintegration and social insertion, which constitutes an unchallengeable prognostic judgment in a review of legality if supported by adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SAPONARA GIUSEPPE nato a SALERNO il 07/02/1983 avverso la sentenza del 05/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Saponara; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 168-bis e all'art. 464-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui debba ritenersi correttamente motivata la decisione con cui il primo giudice ha rigettato l'istanza di ammissione dell'imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova (si vedano le pagg. 10 e 11 dell'impugnata sentenza); che, a tal proposito, deve sottolinearsi che «L'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati» (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01; vedi anche:
Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020, C., Rv. 280276 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M