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Ordinanza — n. 24606/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific factual and legal arguments under procedural code articles 581 and 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24606/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific factual and legal grounds for its criticisms. The appellant merely listed generic deductions without detailing the concrete reasons justifying the objections against the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by procedural law, resulting in dismissal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for complaint lack the required specificity, failing to indicate with precision the factual and legal reasons justifying the censure.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural code articles generic deductions Cassation requirements motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: AURICCHIO PASQUALE nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Auricchio; letta la memoria dell'avv. Pasquale Serafino, difensore di Pasquale Auricchio, il quale ha ribadito i motivi del ricorso, riportandosi alle conclusioni dello stesso; considerato che il ricorso si articola nei seguenti motivi:

1) Erronea applicazione della legge penale;

2) Erronea motivazione della sentenza di secondo grado;

3) Mancata o manifesta illogicità della motivazione;

4) Violazione di legge - illogicità della decisione; ritenuto che i suddetti motivi, essendo del tutto privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., sono connotati dalla medesima mancanza di specificità già rilevata dalla Corte territoriale con riferimento alle doglianze prospettate con l'atto di appello; che, infatti, deve ravvisarsi che la difesa nel ricorso si è limitata ad elencare deduzioni generiche, meramente evocative dei vizi denunciati, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti le censure avanzate e non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M