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Ordinanza — n. 24604/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds of insufficient motivation lacking specific factual reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24604/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lower court's reasoning. The appellant, Anna Capasso, argued that the motivation was flawed, but the court found the claim lacked concrete specificity and any precise reference to the actual content of the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; An appeal based on a generic allegation of insufficient motivation is inadmissible if it fails to provide concrete specificity or a precise reference to the actual content of the motivation.

Parole chiave

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insufficient motivation generic grounds procedural inadmissibility Cassation appeal specific reference required corsa di servizio reati contro i doveri di servizio inosservanza di prescrizioni di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: CAPASSO ANNA nato a ACERRA il 18/11/1988 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Anna Capasso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a base della sentenza impugnata, è formulato in termini oltremodo generici, essendo totalmente privo di concreta specificità e di qualsivoglia puntuale riferimento all'effettivo contenuto della motivazione posta a base della decisione dei giudici di merito e, come tale, non connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M