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Ordinanza — n. 24602/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible and unfounded challenge to admissibility of environmental surveillance evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24602/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Carlo and Michele Caccavale inadmissible and unfounded. The appellants argued that environmental surveillance recordings used in their liability trial were unusable and unreliable. The court rejected this, noting the arguments merely repeated issues already dismissed by the lower court without specific new analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the admissibility of surveillance evidence must be specific and distinct from prior rulings; generic complaints lacking factual comparison with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal environmental surveillance evidence admissibility reliability of expert Cassation procedure impugnabilità di decisioni incidentali costi ambientali accertamenti complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 266, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
5 e 6); che, infatti, deve ravvisarsi come, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, i giudici di appello, da un lato, hanno affermato la piena utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali, legittimamente disposte per notizia di reato rientrante tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, lett.
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Testo completo

posti da: CACCAVALE CARLO nato a NAPOLI il 20/07/1970 CACCAVALE MICHELE nato a NAPOLI il 19/11/1980 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Carlo Caccavale e Michele Caccavale, con un unico atto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla inutilizzabilità e inattendibilità del contenuto delle intercettazioni poste a base del giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, in particolare, le suddette doglianze risultano riproduttive di profili di censura già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi ritenere privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità della motivazione posta a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 5 e 6); che, infatti, deve ravvisarsi come, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, i giudici di appello, da un lato, hanno affermato la piena utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali, legittimamente disposte per notizia di reato rientrante tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e, dall'altro lato, hanno sottolineato come, rispetto alla valutazione di affidabilità della consulenza effettuata, risultino irrilevanti le rettifiche apportate, in udienza, dal perito alla trascrizione delle conversazioni captate, non ponendosi così alcuna esigenza di procedere a una rinnovazione istruttoria; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M