Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error, upholding judge's discretionary penalty adjustment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to conform to a rescinding judgment and a Constitutional Court decision. The defense argued for a new penalty calculation based on modified statutory minimums, but the court affirmed that sentencing discretion remains with the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the penalty adjustment was found to be logical and non-arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The court's discretion in sentencing, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, precludes cassation review of the congruity of the penalty absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: TASSELLI FABIO nato a OSTUNI il 08/10/1975 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Tasselli; letta la memoria dell'avv. Domenico Tanzarella, difensore di Fabio Tasselli, il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento; considerato che i due motivi di ricorso con cui si deduce la mancata conformazione della sentenza impugnata alla sentenza rescindente della Corte di cassazione, nonché alla sentenza n. 46 del 2024 della Corte costituzionale - con cui si è modificata la misura del minimo edittale per la fattispecie di cui all'art.646 cod. pen. - ai fini della rideterminazione della pena inflitta nei confronti dell'odierno ricorrente, risultano entrambi manifestamente infondati, non ravvisandosi i vizi dedotti dalla difesa nel ricorso e, in particolare, la illegittimità della pena irrogata dai giudici di merito; che, a tal proposito, deve ribadirsi come, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte, non è consentita dalla legge la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, la Corte territoriale, uniformandosi al dictum della sentenza rescindente, ha provveduto alla rideterminazione della pena, con congrua e logica motivazione (si veda, in particolare, la pag. 13 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
D P.Q.M