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Ordinanza — n. 24599/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific motivation regarding attempted robbery and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24599/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ayoub Kcote inadmissible due to a lack of specific motivation concerning the attempted robbery charge and mitigating circumstances. The appellant argued for a reclassification of the crime and the application of statutory mitigating factors, but the appellate court had already addressed these points with sufficient reasoning. The Supreme Court found the appeal's arguments merely repetitive of those already rejected in the lower instance, rendering them devoid of specific merit.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 62, 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the alleged lack of specific motivation is merely a repetition of arguments already examined and rejected by the lower court with sufficient reasoning.

Parole chiave

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lack of specific motivation attempted robbery mitigating circumstances repetitive arguments inadmissible appeal Cassation procedure appellate review violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 62, first paragraph, number 4, of the Criminal Code
4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziate: l'avvenuta consumazione della fattispecie di cui all'art. 628, primo comma, cod.
Art. 62-bis of the Criminal Code
4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziate: l'avvenuta consumazione della fattispecie di cui all'art. 628, primo comma, cod.
Art. 363-bis, paragraph 1, number 3 of the Code of Criminal Procedure

Giurisprudenza citata

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Sezione 3, n. 2233 del 17/06/2021
Sezione 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sezione U, n. 42124 del 27/06/2024
Sezione 2, n. 50987 del 17/12/2015
Sezione 2, n. 28269 del 31/05/2023
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Testo completo

posto da: KCOTE AYOUB nato il 03/05/1995 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ayoub Kcote; considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente nella forma tentata, alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4), e 62-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, cosicché le stesse devono ritenersi prive di specificità e meramente apparenti (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza, ove si sono evidenziate: l'avvenuta consumazione della fattispecie di cui all'art. 628, primo comma, cod. pen., a fronte dell'avvenuto e accertato impossessamento della somma di denaro della persona offesa; le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate diminuenti); che, inoltre, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano respinto le suddette doglianze facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché le stesse risultano anche manifestamente infondate (con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si veda, ex plurimis:

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; con riferimento al diniego dell'attenuante della speciale tenuità, si veda: Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi Hassan, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 - 01; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M