Ordinanza — n. 24596/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: FERRARO ALDO nato a NOLA il 27/01/1986 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorsiOpresentato nell'interesse di Aldo Ferraro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza), ha affermato la tempestività della querela, il cui dies a quo per la presentazione nel caso di specie deve ritenersi coincidente con quello del deposito della relazione della società investigativa, appositamente incaricata appena riscontrate le prime anomalie, essendo quello il momento in cui la compagnia assicurativa ha preso piena contezza della frode perpetrata ai suoi danni; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., oltre che estraneo al sindacato di legittimità, essendo volto a prefigurare una valutazione alternativa e un diverso giudizio di rilevanza del materiale istruttorio, risulta anch'esso riproduttivo di rilievi già svolti in appello e adeguatamente respinti dalla Corte territoriale, cosicché deve ritenersi privo di specificità e meramente apparente, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 24596/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della impugnata sentenza), ha affermato la tempestività della querela, il cui dies a quo per la presentazione nel caso di specie deve ritenersi coincidente con quello del deposito della relazione della società investigativa, appositamente incaricata appena riscontrate le prime anomalie, essendo quello il momento in cui la compagnia assicurativa ha preso piena contezza della frode perpetrata ai suoi danni; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., oltre che estraneo al sindacato di legittimità, essendo volto a prefigurare una valutazione alternativa e un diverso giudizio di rilevanza del materiale istruttorio, risulta anch'esso riproduttivo di rilievi già svolti in appello e adeguatamente respinti dalla Corte territoriale, cosicché deve ritenersi privo di specificità e meramente apparente, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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posto da: FERRARO ALDO nato a NOLA il 27/01/1986 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorsiOpresentato nell'interesse di Aldo Ferraro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza), ha affermato la tempestività della querela, il cui dies a quo per la presentazione nel caso di specie deve ritenersi coincidente con quello del deposito della relazione della società investigativa, appositamente incaricata appena riscontrate le prime anomalie, essendo quello il momento in cui la compagnia assicurativa ha preso piena contezza della frode perpetrata ai suoi danni; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., oltre che estraneo al sindacato di legittimità, essendo volto a prefigurare una valutazione alternativa e un diverso giudizio di rilevanza del materiale istruttorio, risulta anch'esso riproduttivo di rilievi già svolti in appello e adeguatamente respinti dalla Corte territoriale, cosicché deve ritenersi privo di specificità e meramente apparente, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M