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Ordinanza — n. 24596/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24596/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24596/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: FERRARO ALDO nato a NOLA il 27/01/1986 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorsiOpresentato nell'interesse di Aldo Ferraro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza), ha affermato la tempestività della querela, il cui dies a quo per la presentazione nel caso di specie deve ritenersi coincidente con quello del deposito della relazione della società investigativa, appositamente incaricata appena riscontrate le prime anomalie, essendo quello il momento in cui la compagnia assicurativa ha preso piena contezza della frode perpetrata ai suoi danni; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., oltre che estraneo al sindacato di legittimità, essendo volto a prefigurare una valutazione alternativa e un diverso giudizio di rilevanza del materiale istruttorio, risulta anch'esso riproduttivo di rilievi già svolti in appello e adeguatamente respinti dalla Corte territoriale, cosicché deve ritenersi privo di specificità e meramente apparente, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 24596/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della impugnata sentenza), ha affermato la tempestività della querela, il cui dies a quo per la presentazione nel caso di specie deve ritenersi coincidente con quello del deposito della relazione della società investigativa, appositamente incaricata appena riscontrate le prime anomalie, essendo quello il momento in cui la compagnia assicurativa ha preso piena contezza della frode perpetrata ai suoi danni; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., oltre che estraneo al sindacato di legittimità, essendo volto a prefigurare una valutazione alternativa e un diverso giudizio di rilevanza del materiale istruttorio, risulta anch'esso riproduttivo di rilievi già svolti in appello e adeguatamente respinti dalla Corte territoriale, cosicché deve ritenersi privo di specificità e meramente apparente, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite riscossione di tasse autorizzazione susseguente inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine sospensione della riscossione fiscale tassa di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
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Testo completo

posto da: FERRARO ALDO nato a NOLA il 27/01/1986 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorsiOpresentato nell'interesse di Aldo Ferraro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza), ha affermato la tempestività della querela, il cui dies a quo per la presentazione nel caso di specie deve ritenersi coincidente con quello del deposito della relazione della società investigativa, appositamente incaricata appena riscontrate le prime anomalie, essendo quello il momento in cui la compagnia assicurativa ha preso piena contezza della frode perpetrata ai suoi danni; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., oltre che estraneo al sindacato di legittimità, essendo volto a prefigurare una valutazione alternativa e un diverso giudizio di rilevanza del materiale istruttorio, risulta anch'esso riproduttivo di rilievi già svolti in appello e adeguatamente respinti dalla Corte territoriale, cosicché deve ritenersi privo di specificità e meramente apparente, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M