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Ordinanza — n. 24595/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lack of special leniency and recidivism aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24595/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize special leniency or apply recidivism rules correctly. The court found the territorial judgment's reasoning valid, citing the defendant's trivial motives, intense intent, and habitual behavior as valid obstacles to leniency. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 131 c.p.: The court established that special leniency under Art. 131-bis c.p. is inapplicable when the offender acts for trivial motives, exhibits intense intent, causes collective harm, or demonstrates habitual criminality, while recidivism under Art. 131 c.p. requires a clear link between the current crime and prior convictions proving persistent criminality.

Parole chiave

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special leniency recidivism aggravating habitual criminality trivial motives inadmissible appeal sanzioni penali attenuazione della pena punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 131 c.p.
art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

R nato il 26/09/1983 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Chakir Ait Mhend; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con il giudizio di appello, risulta anche manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con congrua motivazione, conforme a quanto disposto dall'art. 131- bis cod. pen. e ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha individuato plurime ragioni ostative alla applicabilità della invocata causa di non punibilità nel caso di specie (cfr. le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato: l'aver agito per futili motivi; la particolare intensità del dolo; l'avere la condotta dell'imputato cagionato non solo un danno patrimoniale non irrisorio all'amministrazione penitenziaria, ma anche un pregiudizio collettivo per gli altri detenuti; l'abitualità del comportamento, desunta dalle numerose precedenti condanne); considerato che parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, tenuto conto che i giudici di merito hanno confermato la sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante evidenziando adeguatamente come il rapporto tra il reato per cui si procede e i precedenti penali a carico dell'imputato sia dimostrativo della sua pervicacia criminale e della sua maggiore pericolosità sociale (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.Mf. 12 G 6 ;