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Ordinanza — n. 24594/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in timely manner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24594/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Andrea Spinelli inadmissible. The court ruled that the first ground of appeal was improperly formulated as it merely repeated facts already examined in the lower court without specific legal arguments, while the second ground regarding non-punishment was not previously raised as an appeal reason. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 533 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if grounds are not specifically raised in the appeal brief or if they lack specificity by merely restating factual findings already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to raise grounds specificity of arguments court of cassation procedural time limits motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Cosimo Vastola, difensore di Andrea Spinelli, il quale ha ulteriormente argomentato in ordine al secondo motivo di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 533, comma 1, cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risulta essere stata previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg.
art. 131-bis cod. pen
265482 - 01); ritenuto che il secondo motivo di appello, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stata previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio
216260; vedi anche: Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
273217 - 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso
271623; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
270108 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

posto da: SPINELLI ANDREA nato a ROMA il 02/11/1981 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrea Spinelli; letta la memoria dell'avv. Cosimo Vastola, difensore di Andrea Spinelli, il quale ha ulteriormente argomentato in ordine al secondo motivo di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di rilievi in fatto già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché avulsi dal sindacato di legittimità, essendo volti a censurare la valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici di merito, prefigurandone un diverso apprezzamento; che, a tal riguardo, deve evidenziarsi, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, circostanza non ravvisabile nel caso di specie (cfr. per tutte:

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); ritenuto che il secondo motivo di appello, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente useppe Nicastro Lucia Aielli