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Ordinanza — n. 24592/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as groundless and repetitive regarding Article 62 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24592/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for special leniency under Article 62, Paragraph 1, Number 4 of the Penal Code, but the court found this claim infounded since the reduced sentence applied was a distinct tool from the statutory leniency provision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specificity and violated established case law principles.

Regesto Legislator

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Art. 62, para. 1, no. 4 of the Penal Code; An appeal based on a ground already examined and rejected by the lower court with correct reasoning is inadmissible for lack of specificity and novelty.

Parole chiave

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Article 62 Penal Code special leniency repetitive appeal inadmissible ground lack of specificity Corte di Cassazione procedural dismissal permesso per ricongiungimento familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 62, para. 1, no. 4 of the Penal Code
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lofti Abouelezz Mohamed Sheir; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in ordine all'art. 62, primo comma, n.
Constitutional Court ruling no. 86 of 2024

Giurisprudenza citata

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Sez. U, no. 42124 of 27/06/2024, Nafi
Sez. 2, no. 28269 of 31/05/2023, Conte
Sez. 2, no. 50987 of 17/12/2015, Salamone
Sez. 2, no. 19308 of 20/01/2010, Uccello
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Testo completo

posto da: SHEIR LOFTI ABOUELEZZ MOHAMAD nato il 10/01/2001 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;h

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lofti Abouelezz Mohamed Sheir; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge in ordine all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., risulta meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretta e logica motivazione, conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01;

Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato tanto il valore non minimale del bene, quanto la circostanza che, trattandosi di reato pluri-offensivo, deve guardarsi, oltre che al profilo patrimoniale, anche al pregiudizio arrecato alla libertà e all'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto); che, inoltre, la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, là dove, a sostegno della configurabilità della speciale tenuità del danno, richiama la diminuente della lieve entità applicata nel caso di specie dai giudici di merito, poiché questa costituisce uno strumento ulteriore e diverso, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., per la cui operatività si richiede la sussistenza di specifici presupposti, come indicato dalla pronuncia n. 86 del 2024 della Corte costituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M