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Ordinanza — n. 24591/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24591/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's denial of generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly identified the absence of remorse, willingness to compensate the victim, or conciliatory efforts as decisive factors. Consequently, the court affirmed the original decision, emphasizing that a mere reference to these negative elements suffices to justify the denial.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The appellate court's refusal to apply generic mitigating circumstances is valid when it explicitly cites the lack of remorse, no intent to amend, and absence of conciliatory behavior toward the victim as decisive reasons.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal sentencing lack of remorse conciliatory behavior appellate review standard inadmissible appeal sentencing discretion rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

posto da: KEBE SERIGNE ABDOU AZIZ MBACKE nato il 12/11/1998 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdou Aziz Mbacke Kebe Sergine; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto - tenuto conto che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) - nel caso di specie deve evidenziarsi come la Corte territoriale, oltre che sottolineare la genericità della richiesta prospettata con il relativo motivo di appello, ha congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando quali ragioni ostative al riconoscimento delle invocate diminuenti, l'assenza di segnali indicativi di resipiscenza e volontà di emenda e di un impegno in senso risarcitorio o anche solo conciliativo nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M