Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper balancing of aggravating and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Labate inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh aggravating and mitigating circumstances regarding extortion charges. The court rejected these claims, noting the first ground lacked specificity as it merely repeated arguments already dismissed, while the second failed because the appellant requested generic mitigation without identifying specific positive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 628, comma 3, n. 3, c.p.; Art. 69, c.p.; Art. 99, comma 4, c.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and cannot merely reiterate arguments already rejected by the appellate court; furthermore, generic requests for mitigation of punishment without identifying specific positive elements do not justify a violation of law regarding the balance between aggravating and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O nato a REGGIO CALABRIA il 03/09/1980 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Labate; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione pluriaggravata (ai sensi degli artt. 416- bis.1 e 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.), oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura già esaminati e respinti con la sentenza impugnata, esso risulta privo di specificità ed invero volto a contestare il ragionamento probatorio svolto dai giudici di appello; che, infatti, tenuto conto che il controllo di legittimità è finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), nel caso di specie, deve ravvisarsi come, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, abbia congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui, alla luce delle dichiarazioni della parte civile Bruno Ambrogio - motivatamente ritenute soggettivamente e oggettivamente credibili, e anche riscontrate dalle risultanze del processo "Epicentro" e dalle dichiarazioni autoaccusatorie che erano state rese dal Labate il 17/03/2021 nel corso della sua temporanea collaborazione - doveva confermarsi il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., aggravato ai sensi degli artt. 416-bis.1 e 628, terzo comma, n. 3), cod. pen. (si vedano le pagg. 1- 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 69 e 99, quarto comma, cod. pen., con riguardo «al giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le eventuali attenuanti», è manifestamente infondato, atteso che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla (attribuita) recidiva reiterata non è stato oggetto di sentenze di illegittimità costituzionale, con la sola eccezione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenza n. 151 del 2025), ed è, comunque, non consentito, atteso che, come è stato rilevato dalla Corte d'appello, le suddette circostanze attenuanti generiche, ipoteticamente bilanciabili, erano state richieste dal Labate, nel suo atto di appello, in modo del tutto generico («in subordine, [...] benefici di legge»), senza indicare alcuno specifico elemento positivamente valorizzabile ai fini della concessione delle stesse circostanze attenuanti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M