Ordinanza — n. 24580/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAda: PASCA EDUARDO nato a NAPOLI il 08/07/1967 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Eduardo Pasca; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in ordine agli artt. 337 cod. proc. pen. e 61 n. 7 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata circa la validità della querela sporta e ancora pag. 6 sulla motivata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MLa Presidente Lucia Aielli if-tidet DEPCS (TATA INCA é 026 Funzi 410
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24580/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. proc. pen. e 61 n. 7 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata circa la validità della querela sporta e ancora pag. 6 sulla motivata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MLa Presidente Lucia Aielli if-tidet DEPCS (TATA INCA é 026 Funzi 410
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
da: PASCA EDUARDO nato a NAPOLI il 08/07/1967 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Eduardo Pasca; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in ordine agli artt. 337 cod. proc. pen. e 61 n. 7 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata circa la validità della querela sporta e ancora pag. 6 sulla motivata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MLa Presidente Lucia Aielli if-tidet DEPCS (TATA INCA é 026 Funzi 410