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Ordinanza — n. 24576/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24576/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Nicola Straniero inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal contested a lack of motivation regarding a substitute penalty, arguing it was a reiteration of previously rejected arguments. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court's decision was logically coherent and the appellant failed to provide specific criticism of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the lower courts without offering specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism reiteration of arguments substitute penalty Cassation procedure esame dell'alito sanzione per violazione stradale inosservanza delle prescrizioni di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

posto da: STRANIERO NICOLA nato a CERIGNOLA il 25/04/1978 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicola Straniero; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato la quale, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.Mr cePosl TATA cice CANC-E