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Ordinanza — n. 24575/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible fact reconstruction and unfounded non-punishment arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24575/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Eduardo De Simone inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a different factual reconstruction and raised defenses under Articles 131-bis and 62 of the Penal Code, but the appellate court's reasoning was deemed free of defects. Consequently, the court rejected the claim that the lower court's motivation violated legal standards or failed to apply correct legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks an inadmissible reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the territorial court, or if the grounds are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction non-punishment defense attenuating circumstances court costs penal liability legal motivation segno che può indurre in errore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen., la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

posto da: DE SIMONE EDUARDO nato a NAPOLI il 13/11/1971 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Eduardo De Simone; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che gli ulteriori motivi, aventi ad oggetto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, avendo reso la Corte d'appello, al riguardo, una motivazione che risulta immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. P.Q.Maztuo Lucia Aielli Funzio' ‘rio dhiciìzìaro .2WP-1 santis ma