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Ordinanza — n. 24574/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissible fact reconstruction and unfounded mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24574/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Anna Catalano inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal invalid because it sought an impermissible factual reconstruction using criteria different from those of the lower court, which had already provided a reasoned decision on liability and the crime. The second ground regarding generic and specific mitigating circumstances was deemed manifestly unfounded as the Court of Appeal's reasoning was free from the alleged defects. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 62, comma 4, c.p.: An appeal based on a claim to reconstruct facts using evaluation criteria different from those adopted by the lower court is inadmissible, and grounds for mitigation must be substantiated by the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction mitigating circumstances legality ground court costs rinuncia alla realizzazione omissione della contabilità responsabilità civile del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 62, comma 4, c.p.
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Testo completo

posto da: CATALANO ANNA nato a BARI il 30/06/1948 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anna Catalano; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello reso al riguardo una motivazione che risulta immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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