Cassation court dismisses appeal as generic mitigating circumstances cannot offset specific recidivism under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cristofaro Brattoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court correctly noted that generic mitigating circumstances cannot be compared against specific recidivism, a distinction clarified by Constitutional Court jurisprudence. Consequently, the single ground of appeal regarding the interaction between these sentencing factors was found manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 111 Cost.; Generic mitigating circumstances cannot be weighed against specific recidivism under the Italian Penal Code, as the latter is a distinct aggravating factor exempt from such comparative analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BRATTOLI CRISTOFARO nato a MOLFETTA il 31/05/1956 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cristofaro Brattoli; considerato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica, è manifestamente infondato, avendo reso la Corte d'appello una motivazione immune da vizi al riguardo e in particolare avendo osservato in maniera corretta che la recidiva qualificata è sottratta al giudizio di comparazione con alle circostanze attenuanti generiche, riguardando il richiamato intervento della Corte Costituzionale la diversa questione relativa alla comparazione fra la recidiva qualificata e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M