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Ordinanza — n. 24572/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic mitigating circumstances cannot offset specific recidivism under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24572/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cristofaro Brattoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court correctly noted that generic mitigating circumstances cannot be compared against specific recidivism, a distinction clarified by Constitutional Court jurisprudence. Consequently, the single ground of appeal regarding the interaction between these sentencing factors was found manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 111 Cost.; Generic mitigating circumstances cannot be weighed against specific recidivism under the Italian Penal Code, as the latter is a distinct aggravating factor exempt from such comparative analysis.

Parole chiave

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Italian Penal Code specific recidivism generic mitigating circumstances sentencing comparison inadmissible appeal Corte Costituzionale criminal procedure acque di scarico industriali e artigianali

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale
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Testo completo

posto da: BRATTOLI CRISTOFARO nato a MOLFETTA il 31/05/1956 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristofaro Brattoli; considerato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica, è manifestamente infondato, avendo reso la Corte d'appello una motivazione immune da vizi al riguardo e in particolare avendo osservato in maniera corretta che la recidiva qualificata è sottratta al giudizio di comparazione con alle circostanze attenuanti generiche, riguardando il richiamato intervento della Corte Costituzionale la diversa questione relativa alla comparazione fra la recidiva qualificata e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M