Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge to lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Donato Nicola Romano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the Bari Court of Appeal's decision on two grounds: a defect in reasoning under Article 192 of the Code of Criminal Procedure and a lack of punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected both arguments, noting that the lower court's reasoning was sound and the second claim was baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be formulated in terms permitted by law; challenges aimed at obtaining a reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the territorial court are inadmissible, and claims of non-punibility must be supported by substantive grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ROMANO DONATO NICOLA nato a GIOIA DEL COLLE il 20/03/1984 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Donato Nicola Romano; considerato che il primo motivo, avente ad oggetto vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale reso sul punto una motivazione immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M