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Ordinanza — n. 24567/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible facts reconstruction and unfounded generic mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24567/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and requested generic mitigating circumstances, but the appellate court had already provided a reasoned decision free of the alleged defects. The court rejected these claims because they sought to undermine the territorial court's established reasoning without legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; requests for inadmissible factual reconstructions or unfounded arguments regarding mitigating circumstances result in the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction generic mitigating circumstances Cassation procedure court costs and fine libertà di manifestazione limiti della libertà d'espressione reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

posto da: LO MONACO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 26/02/1988 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Lo Monaco; considerato che il primo motivo, avente ad oggetto la responsabilità dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello reso sul punto una motivazione immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M4129-L^CANCEL