Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific mandate to challenge the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Amri Imad inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of specific criminal code articles regarding the dismissal of his previous appeal, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision rests on the procedural requirement that an appeal must explicitly state the specific grounds for challenging the lower court's ruling, which was absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the particular grounds for challenging the contested decision, rendering the review of the lower court's reasoning impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: AMRI IMAD nato il 14/10/1988 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Amri Imad; considerato che il primo motivo di ricorso, che ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1 - quater cod. proc. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 635 comma secondo, n. 1, 62 bis e 99 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di specifico mandato ad impugnare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.M