Cassation court dismisses appeal for inadmissible fact reconstruction and unfounded non-punishment claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Matteo Gnoffo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it sought an impermissible factual reconstruction using evaluation criteria different from the lower court's reasoning. The second ground, claiming non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, was dismissed as the appellate court's motivation was free from the alleged defects. Consequently, the appeal failed due to procedural impropriety and lack of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it aims to reconstruct facts through criteria differing from those adopted by the territorial court, and claims of non-punishment are unfounded when the lower court's reasoning is immune from vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: GNOFFO MATTEO nato a PALERMO il 21/10/1946 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Matteo Gnoffo e lette le note di udienza depositate nell'interesse del ricorrente il 24 aprile 2026; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla assunta temporaneità dell'occupazione del suolo pubblico da parte dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello reso sul punto una motivazione che risulta immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M