Cassation court dismisses appeal for inadmissible fact reconstruction and unfounded non-punishment claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a different factual reconstruction and claimed non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments, noting the lower court's reasoning was free from the alleged defects and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a factual reconstruction using criteria different from those adopted by the territorial court, or if it raises a ground for non-punishment that is manifestly unfounded given the lower court's reasoning.
Parole chiave
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posto da: PALAZZOLO MASSIMO nato a PARTINICO il 25/12/1989 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimo Palazzolo; considerato che il primo motivo, avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo reso, la Corte d'appello, una motivazione immune da vizi al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M