Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24562/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible fact reconstruction and unfounded non-punishment claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24562/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a different factual reconstruction and claimed non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments, noting the lower court's reasoning was free from the alleged defects and legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a factual reconstruction using criteria different from those adopted by the territorial court, or if it raises a ground for non-punishment that is manifestly unfounded given the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual reconstruction non-punishment ground Article 364 c.p.p. Article 131-bis c.p. pubblicità di occasioni di libidine segno che può indurre in errore pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: PALAZZOLO MASSIMO nato a PARTINICO il 25/12/1989 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Palazzolo; considerato che il primo motivo, avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo reso, la Corte d'appello, una motivazione immune da vizi al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M