Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds were already recognized in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was reiterative. The appellant argued for specific mitigating circumstances, but the lower court had already recognized generic mitigating factors and a specific statutory mitigation in a judgment of prevailing weight. Consequently, the court ruled that the appeal omitted a sufficient comparison with the lower court's adequate examination of the defense arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4) cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are reiterative because the lower court has already adequately examined and recognized the same mitigating circumstances in a judgment of prevailing weight.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PETRILLO DANIELE nato a BIELLA il 10/03/1984 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Daniele Petrillo; considerato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la circostanza attenuante speciale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., le circostanze attenuanti generiche e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta reiterativo poiché omette il confronto con la sufficiente e non illogica motivazione della Corte territoriale e con l'adeguato esame delle deduzioni difensive già proposte, dovendosi in particolare considerare che le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. sono già state riconosciute all'imputato, con giudizio di prevalenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M