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Ordinanza — n. 24559/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic arguments and improper fact reconstruction attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24559/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction under Article 393 of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeal sought an impermissible re-evaluation of facts and lacked specific legal grounds to support its abstract arguments.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be formulated in terms permitted by law; generic arguments or attempts to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the territorial court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments factual reconstruction Article 393 penal code Court of Cassation modificazione architettonica spese di ristrutturazione diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Letto il ricorso di Carlo Marinazzi; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 393 cod. pen
Letto il ricorso di Carlo Marinazzi; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen.
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Testo completo

posto da: MARINAZZI CARLO nato a BENEVENTO il 24/05/1966 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carlo Marinazzi; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen. non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, omettendo il confronto con la sufficiente e non illogica motivazione della Corte territoriale e con l'adeguato esame delle deduzioni difensive già proposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P P.Q.M