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Ordinanza — n. 24558/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to abstract grounds and failure to raise issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24558/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure but was deemed abstract and lacking factual or legal support. Furthermore, the court ruled that this issue was not properly raised during the appellate proceedings, as it was only introduced in specific terms for the first time in the cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are abstract and lack supporting facts or law, or if the issue was not raised in the appellate judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility abstract grounds of appeal failure to raise issue on appeal procedural costs and fine Article 129 Code of Criminal Procedure restrizione di diritto pubblico della proprietà sequestro di beni immobili azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Delli Quadri Claudio Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Delli Quadri Claudio Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod.
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Testo completo

posto da: DELLI QUADRI CLAUDIO ANDREA nato a TORINO il 07/05/1977 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Delli Quadri Claudio Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; che, peraltro, tale motivo non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M