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Ordinanza — n. 24557/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation and unsupported claim of substitute penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24557/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Giuseppe Artusio inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The court found the first ground of appeal generic and abstract, lacking factual or legal support to challenge the lower court's reasoning on liability. Additionally, the second ground regarding a substitute penalty was rejected because the territorial court's decision was free of the alleged defects.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and abstract, or if they seek a factual reconstruction contrary to the lower court's reasoned decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of motivation substitute penalty criminal liability procedural inadmissibility factual reconstruction procedural costs bandiera

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4
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Testo completo

posto da: ARTUSIO GIUSEPPE nato a SAN DAMIANO D'ASTI il 21/02/1967 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Artusio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, omettendo il confronto con la sufficiente e non illogica motivazione della Corte territoriale e con l'adeguato esame delle deduzioni difensive già proposte; considerato che, per altro verso, il motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che il secondo motivo, con il quale si invoca l'applicazione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato, avendo reso la Corte territoriale una motivazione immune da vizi sul punto (v. pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t