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Ordinanza — n. 24555/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge to trial court's fact-finding and reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24555/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Gesuele Bultrini inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground, alleging a lack of reasoning and misrepresentation of testimony, was improperly formulated in terms of law for a legality review. Furthermore, the grounds regarding recidivism were deemed baseless because the lower court's decision was free from the alleged defects and correctly applied legal standards for repeated offenses. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds allege defects in the reasoning of the lower court that are not formulated in terms permitted by law for a legality review, or if the alleged grounds are manifestly unfounded as the lower court's decision is immune from such vices.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legality review terms reconstruction of facts recidivism application court costs order permesso di demolizione ritiro dell'autorizzazione urbanizzazione particolare

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
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Testo completo

posto da: BULTRINI GESUELE nato a TAURIANOVA il 15/09/1983 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; .\\RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gesuele Bultrini e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 7 aprile 2026; considerato che il primo motivo, con il quale di deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato e travisamento della prova testimoniale assunte non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che gli ulteriori motivi di ricorso, aventi ad oggetto la ritenuta recidiva, sono manifestamente infondati per avere reso la Corte d'appello una motivazione immune da vizi al riguardo, dovendosi in particolare considerare che ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M