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Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: EZAOUAOUI AYOUB (CUI 067R61P) nato il 30/05/1996 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Ezaouaoui Ayoub; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 628 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag. 4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen, art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 628 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag. 4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ripudiazione rapina qualificata permesso di promuovere un procedimento penale istanza di revisione penale atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr.
art. 628 cod. pen
4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

posto da: EZAOUAOUI AYOUB (CUI 067R61P) nato il 30/05/1996 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ezaouaoui Ayoub; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 628 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag. 4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M