Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: EZAOUAOUI AYOUB (CUI 067R61P) nato il 30/05/1996 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Ezaouaoui Ayoub; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 628 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag. 4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 24554/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 628 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag. 4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: EZAOUAOUI AYOUB (CUI 067R61P) nato il 30/05/1996 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ezaouaoui Ayoub; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 628 comma secondo cod. pen. in relazione all'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. RV 276551), come pure non hanno pertinentemente mancato di rilevare i giudici di merito a pag. 4 della sentenza Impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 628 cod. pen. in ordine all'ipotesi di lieve entità prevista dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2026, è generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M