Italian Court dismisses appeal against conviction for receipt of stolen goods due to proven intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Davide Piccione inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for receipt of stolen goods under Articles 648 and 712 of the Penal Code, arguing legal errors and prescription. The court rejected these claims because the lower court correctly identified the proven intent required for the crime and applied the law without flaw.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, 712 cod. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.: An appeal based on alleged legal errors or prescription is inadmissible when the lower court's finding of proven intent for the crime of receipt is supported by evidence and consistent with established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: PICCIONE DAVIDE nato a MARSALA il 26/03/1998 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Davide Piccione; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è manifestamente infondato poiché si fonda su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non hanno mancato pertinentemente di rilevare i giudici di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, in presenza di comprovato dolo del delitto di ricettazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la falsa applicazione della legge penale in ordine agli artt. 157 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato poiché invoca la prescrizione del reato di cui all'art. 712 cod. pen. laddove la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., ritenendo sussistente il dolo della ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M P.Q.M